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organi collegiali

   ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gerstione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate.

Gli organi collegiali delle scuole, che - se si esclude il collegio dei docenti-prevedono sempre la rappresentaza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto tra tutte le componemti scolastiche, sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociaòli. tutti gli Organi collegiali della scuolasi riuniscono in orari non coincidenti con  quello delle lezioni

( dal sito MIUR)

 

                                  Vedi:-   Delibere Collegio dei Docenti

                                                 

Composizione

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.

Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere

Funzioni

“… cura la programmazione dell’azione educativa (…) Esso esercita tale potere nella libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante; formula proposte al Dirigente Scolastico per la formulazione e la composizione delle classi, dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche (…) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica (…) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe (…) adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione (…) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti; (…) elegge (…) i docenti incaricati di collaborare col Dirigente Scolastico; (…) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e nel Consiglio di disciplina degli alunni; (…) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante; (…) esamina (…) i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni (…)”

(Capo I Articolo 4, D.P.R. 416/1974, Provvedimenti Delegati sulla scuola.)

   

CONSIGLIO DI ISTITUTO

 

                               

                                                                                                       Vedi: -   Delibere Consiglio di Isttituto

 

Composizione

Il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni (ovvero 3 genitori e 3 studenti nelle scuole secondarie di secondo grado), il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni (ovvero 4 genitori e 4 studenti), il dirigente scolastico; il consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

 

Funzioni

Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.

vedi: -Consiglio di istituto composizione

Consigli di classe, interclasse e intersezione.                           

Composizione

Consiglio di intersezione


Scuola DELL’INFANZIA: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.


Consiglio di interclasse
 

Scuola PRIMARIA: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.


Consiglio di classe


Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Possono essere convocati nella loro composizione completa o per la sola componente docente.

 

Funzioni

Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

vedi: - Rappresentanti dei genitori